Lost in translation: quando le differenze culturali possono rovinare gli affari – seconda parte

(Francesca Giannoni-Crystal) 

Torniamo adesso alla fattispecie da cui siamo partiti. Il nostro signor Byr non potrebbe ottenere, su suolo americano, un atto di questo tipo. Allora, quale insormontabile problema di “adattamento” si è verificato, cioè che cosa è “andato perso nella traduzione” (“lost in translation”)? Semplice: il differente ruolo e caratteristiche dei notai nei due paesi. Se solo avesse saputo che in America l’atto pubblico non esiste, l’avvocato italiano della signora Cellar non avrebbe probabilmente suggerito di procedere alla vendita per atto pubblico, a causa del problema della procura. Invece, essendo ignaro della lacuna, egli non ha capito che ci sarebbe stato un problema con il rilascio della procura. Dal canto suo, l’avvocato americano – ignaro che la procura avrebbe dovuto essere rilasciata nella forma di atto pubblico – non ha sollevato obiezioni.

Questo che ho descritto è un tipico esempio di “impossibile adattamento” che può generare costi, ritardi e insoddisfazione. È, infatti, facile immaginare la frustrazione di tutti quando – magari molto tempo dopo che le parti si sono accordate sul prezzo e il compratore ha ottenuto finanziamento – il notaio italiano rigettasse, per vizio di forma, la procura “americana” del signor Byr (ancorché tradotta).

Ma allora – ci si potrebbe chiedere – la compravendita tra il signor Byr e la signora Cellar è da considerarsi completamente impossibile, salvo che l’americano si rechi fisicamente su suolo italiano? Ovviamente no! Una soluzione differente, ma ugualmente soddisfacente poteva essere trovata, se solo i consulenti legali avessero avuto conoscenza di entrambi i sistemi legali, italiano e americano.

In particolare, che cosa avrebbero dovuto sapere le parti o i loro consulenti legali? Avrebbero dovuto sapere che:

  • i notai americani non hanno il potere di emettere atti pubblici;
  • la compravendita immobiliare in Italia non deve essere necessariamente compiuta per atto pubblico; al contrario, si può procedervi benissimo per scrittura privata autenticata;
  • il concludere la compravendita per atto pubblico o scrittura privata autenticata importa diverse conseguenze che debbono essere attentamente valutate.

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Lost in translation: quando le differenze culturali possono rovinare gli affari – prima parte