Pubblicare su social media visibili negli Stati Uniti, non è sufficiente ad assoggettarmi a giurisdizione americana –almeno secondo una recente decisione di una corte federale dell’Illinois

I criteri di competenza giurisdizionale negli Stati Uniti sono molto diversi da quelli europei, che solitamente si basano su domicilio e residenza del convenuto. Il sistema americano si basa sul concetto di “personal jurisdiction”, che a sua volta è costituzionalmente fondato su quello di “minimum contacts” (contatti minimi). Che cosa costituisce un contatto minimo con il foro (contatto che conferisce giurisdizione sul convenuto non residente in quello che si chiama “long arm jurisdiction”) varia da stato a stato (leggi qui per esempio Personal Jurisdiction by Acts of Non-Domiciliaries per lo Stato di New York), ma l’estensione massima degli stessi è fissata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in un pluralità di sentenze che sarebbe troppo lungo elencare in questa sede. Basti dire che già nel 1945, la Corte Suprema stabilì che “il convenuto deve avere dei contatti minimi con il foro cosicché’ l’assoggettarlo a giurisdizione non offende i tradizionali criteri di equità e giustizia sostanziale.” International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). Si noti tuttavia, a scanso di equivoci, che i contatti sufficienti a giustificare la giurisdizione di un non residente, sono veramente (come già dice l’espressione) “minimi”. Per un breve disamina dei criteri, si legga per esempio questo articolo (in inglese).

Ma che cosa vuol dire “contatti minimi” nel mondo virtuale? È ancora oggetto di dibattito. Per esempio, in Telemedicine Solutions LLC v. WoundRight Techs., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 33232 (N.D. Ill. Mar. 14, 2014), l’attore (Telemedicine Sol’ns LLC) riteneva fosse sufficiente l’attività di social media del convenuto (Woundright Techs, LL) – suo concorrente commerciale – per incardinare la causa in Illinois. Il convenuto non aveva nessun collegamento fisico con il foro, ma l’attore ha argomentato la competenza giurisdizionale dello stato dell’Illinois sulle seguenti circostanze: (i) mantenimento di un sito web visibile in Illinois; (ii) utilizzo di social media per comunicare con clienti di tutto il mondo (incluso Illinois); (iii) partecipazione a convegni in tale Stato; (iv) utilizzo di Google AdWords; e (v) impiego di tutti i mezzi sopra descritti al fine di screditare l’attore e confondere i clienti dell’attore, stornandoli a proprio vantaggio. La corte non gli ha dato ragione.

Secondo la corte federale, i contatti “con il foro si sono verificati esclusivamente via internet”. In particolare, è vero che il convenuto “ha mantenuto una presenza internet che si è spinta oltre il mero impiego del sito web…. [utilizzando] social media, incluso Facebook e Twitter, per comunicare con potenziali clienti in tutti gli Stati Uniti. …[P]er mezzo di questi social media il convenuto ha promosso i propri prodotti … inoltre, per mezzo di diversi social media, il convenuto ha interagito con individui di vari Stati, non avendo comunque indirizzato i suoi post su Facebook o Twitter specificamente verso i residenti dell’Illinois. Il convenuto ha acquistato annunci AdWords per apparire come primo risultato di ricerca per il termine “woundrounds”. L’annuncio su Google – ha rilevato la Corte – “non ha nulla a che vedere [specificamente] con l’Illinois”.

Il giudice ha rilevato che la corte di appello del Seventh Circuit (quello a cui appartiene l’Illinois) esita da tempo “a creare uno speciale criterio giurisdizionale per i casi che riguardano Internet” (Tamburo, 601 F.3d at 703 n.7) ed ha affermato che “l’utilizzo di un [speciale] … criterio di riparto della giurisdizione per i casi che riguardano internet non sarebbe appropriato” (uBid, Inc. v. TheGoDaddy Group, Inc., 623 F3d 421, 431 n.1 (7th Cir. 2010).)

Il criterio che la Corte di Appello del Seventh Circuit generalmente utilizza è quello denominato “express aiming test” consistente nel valutare se il convenuto “ha inteso sfruttare o si è rivolto al mercato del foro di riferimento.” Alla luce di questo criterio, anche un sito web “altamente interattivo” ed “accessibile nello Stato del foro adito” non è sufficiente a fondare la giurisdizione se il sito non si rivolge espressamente ai cittadini di tale Stato.

Applicando l’express aiming test, la corte in Telemedicine Solutions LLC v. WoundRight Techs ha ritenuto che non ci fosse base giurisdizionale alcuna. Infatti, da un lato, “i contatti via internet non ammettono applicazione di criteri particolarmente estensivi”, dall’altro “la questione di fondo consiste nel valutare se la natura del collegamento intercorrente tra il convenuto, il foro e la causa, sia forte abbastanza da giustificare la connessione. In questo caso tale contatto è, nella migliore delle ipotesi, tenue.”

La corte ha rilevato come la pubblicità posta in essere dal convenuto non fosse indirizzata specificamente ai cittadini dell’Illinois e come “l’unico collegamento tra la pubblicità … dannosa ed il foro adito fosse l’ubicazione dell’attore [residente dell’Illinois]…” Al contrario, secondo il test adottato dal Seventh Circuit, la condotta lesiva deve in qualche modo essere collegata specificamente col foro adito. Nel caso in esame, nessuno dei contatti … (sito web, pagina Facebook, Twitter, partecipazione a convegni, o l’impegno pubblicitario del convenuto) avevano di mira o erano rivolti specificamente all’Illinois. Inoltre il convenuto non ha interagito, se non casualmente, con individui o società di tale Stato e non ha distribuito i propri prodotti in Illinois, né si è adoperato per farlo.

In conclusione, la Corte ha rigettato la domanda dell’attore per carenza di giurisdizione.

La decisione completa (in inglese) è disponibile a questo link.

Per maggiori informazioni: Francesca Giannoni-Crystal

Pubblicare su social media visibili negli Stati Uniti, non è sufficiente ad assoggettarmi a giurisdizione americana –almeno secondo una recente decisione di una corte federale dell’Illinois

I criteri di competenza giurisdizionale negli Stati Uniti sono molto diversi da quelli europei, che solitamente si basano su domicilio e residenza del convenuto. Il sistema americano si basa sul concetto di “personal jurisdiction”, che a sua volta è costituzionalmente fondato su quello di “minimum contacts” (contatti minimi). Che cosa costituisce un contatto minimo con il foro (contatto che conferisce giurisdizione sul convenuto non residente in quello che si chiama “long arm jurisdiction”) varia da stato a stato (leggi qui per esempio Personal Jurisdiction by Acts of Non-Domiciliaries per lo Stato di New York), ma l’estensione massima degli stessi è fissata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in un pluralità di sentenze che sarebbe troppo lungo elencare in questa sede. Basti dire che già nel 1945, la Corte Suprema stabilì che “il convenuto deve avere dei contatti minimi con il foro cosicché’ l’assoggettarlo a giurisdizione non offende i tradizionali criteri di equità e giustizia sostanziale.” International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). Si noti tuttavia, a scanso di equivoci, che i contatti sufficienti a giustificare la giurisdizione di un non residente, sono veramente (come già dice l’espressione) “minimi”. Per un breve disamina dei criteri, si legga per esempio questo articolo (in inglese).

Ma che cosa vuol dire “contatti minimi” nel mondo virtuale? È ancora oggetto di dibattito. Per esempio, in Telemedicine Solutions LLC v. WoundRight Techs., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 33232 (N.D. Ill. Mar. 14, 2014), l’attore (Telemedicine Sol’ns LLC) riteneva fosse sufficiente l’attività di social media del convenuto (Woundright Techs, LL) – suo concorrente commerciale – per incardinare la causa in Illinois. Il convenuto non aveva nessun collegamento fisico con il foro, ma l’attore ha argomentato la competenza giurisdizionale dello stato dell’Illinois sulle seguenti circostanze: (i) mantenimento di un sito web visibile in Illinois; (ii) utilizzo di social media per comunicare con clienti di tutto il mondo (incluso Illinois); (iii) partecipazione a convegni in tale Stato; (iv) utilizzo di Google AdWords; e (v) impiego di tutti i mezzi sopra descritti al fine di screditare l’attore e confondere i clienti dell’attore, stornandoli a proprio vantaggio. La corte non gli ha dato ragione.

Secondo la corte federale, i contatti “con il foro si sono verificati esclusivamente via internet”. In particolare, è vero che il convenuto “ha mantenuto una presenza internet che si è spinta oltre il mero impiego del sito web…. [utilizzando] social media, incluso Facebook e Twitter, per comunicare con potenziali clienti in tutti gli Stati Uniti. …[P]er mezzo di questi social media il convenuto ha promosso i propri prodotti … inoltre, per mezzo di diversi social media, il convenuto ha interagito con individui di vari Stati, non avendo comunque indirizzato i suoi post su Facebook o Twitter specificamente verso i residenti dell’Illinois. Il convenuto ha acquistato annunci AdWords per apparire come primo risultato di ricerca per il termine “woundrounds”. L’annuncio su Google – ha rilevato la Corte – “non ha nulla a che vedere [specificamente] con l’Illinois”.

Il giudice ha rilevato che la corte di appello del Seventh Circuit (quello a cui appartiene l’Illinois) esita da tempo “a creare uno speciale criterio giurisdizionale per i casi che riguardano Internet” (Tamburo, 601 F.3d at 703 n.7) ed ha affermato che “l’utilizzo di un [speciale] … criterio di riparto della giurisdizione per i casi che riguardano internet non sarebbe appropriato” (uBid, Inc. v. TheGoDaddy Group, Inc., 623 F3d 421, 431 n.1 (7th Cir. 2010).)

Il criterio che la Corte di Appello del Seventh Circuit generalmente utilizza è quello denominato “express aiming test” consistente nel valutare se il convenuto “ha inteso sfruttare o si è rivolto al mercato del foro di riferimento.” Alla luce di questo criterio, anche un sito web “altamente interattivo” ed “accessibile nello Stato del foro adito” non è sufficiente a fondare la giurisdizione se il sito non si rivolge espressamente ai cittadini di tale Stato.

Applicando l’express aiming test, la corte in Telemedicine Solutions LLC v. WoundRight Techs ha ritenuto che non ci fosse base giurisdizionale alcuna. Infatti, da un lato, “i contatti via internet non ammettono applicazione di criteri particolarmente estensivi”, dall’altro “la questione di fondo consiste nel valutare se la natura del collegamento intercorrente tra il convenuto, il foro e la causa, sia forte abbastanza da giustificare la connessione. In questo caso tale contatto è, nella migliore delle ipotesi, tenue.”

La corte ha rilevato come la pubblicità posta in essere dal convenuto non fosse indirizzata specificamente ai cittadini dell’Illinois e come “l’unico collegamento tra la pubblicità … dannosa ed il foro adito fosse l’ubicazione dell’attore [residente dell’Illinois]…” Al contrario, secondo il test adottato dal Seventh Circuit, la condotta lesiva deve in qualche modo essere collegata specificamente col foro adito. Nel caso in esame, nessuno dei contatti … (sito web, pagina Facebook, Twitter, partecipazione a convegni, o l’impegno pubblicitario del convenuto) avevano di mira o erano rivolti specificamente all’Illinois. Inoltre il convenuto non ha interagito, se non casualmente, con individui o società di tale Stato e non ha distribuito i propri prodotti in Illinois, né si è adoperato per farlo.

In conclusione, la Corte ha rigettato la domanda dell’attore per carenza di giurisdizione.

La decisione completa (in inglese) è disponibile a questo link.

Per maggiori informazioni: Francesca Giannoni-Crystal