In diverse giurisdizioni americane non si può pattiziamente scegliere una legge straniera – l’Alabama diventa il settimo stato a “bandire” la legge straniera dai propri tribunali

In diverse giurisdizioni americane non si può pattiziamente scegliere una legge straniera – l’Alabama diventa il settimo stato a “bandire” la legge straniera dai propri tribunali.

Il 4 novembre 2014 l’Alabama ha approvato un emendamento costituzionale che da un lato proibisce ai tribunali l’uso della legge straniera quando essa violi la legge dell’Alabama ovvero i diritti riconosciuti ai cittadini di quello Stato e dall’altro restringe fortemente la liberta’ delle parti nella scelta della legge applicabile al contratto.

Si noti che non è la prima volta che una simile misura di chiusura verso la legge straniera veniva posta al voto: già nel 2012 in Alabama si era votato senza successo per bandire l’applicazione della legge islamica.

Altri sei Stati hanno adottato una legislazione simile a quella che l’Alabama ha approvato questo novembre:Nord Carolina, Arizona, Kansas, Louisiana, Sud Dakota e Tennessee.

Per esempio, in Tennessee già nel 2010 è stato introdotta un emendamento costituzionale che vieta l’applicazione della legge straniera che violi un diritto costituzionalmente garantito. L’Arizona ha seguito nel 2011, mentre nel Nord Carolina una simile previsione è stata approvata nel 2013.

La modifica costituzionale approvata dallo Stato dell’Alabama – che non brilla certo per chiarezza – contiene svariate norme ostative all’applicazione della legge straniera.

Per legge straniera si intende “qualunque legge, norma, codice o sistema stabilito, usato, o applicato in una giurisdizione al di fuori dagli stati e territori degli Stati Uniti o che esiste come un corpo di leggi, codice o sistema — adottato o usato da qualche popolo, gruppo o cultura — diverso dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti o dello stato dell’Alabama”

Una prima disposizione dell’emendamento vieta espressamente alla Pubblica Amministrazione, ai tribunali, agli arbitri, e ad altri giudici di applicare una norma di legge straniera se questa viola una qualsivoglia legge statale dell’Alabama ovvero un diritto garantito dalla Costituzione americana o dalla Costituzione dell’Alabama. Si noterà che – ancorché’ l’emendamento sembri riferirsi all’ordine pubblico (laddove si dice per esempio che “il principio dell’ordine pubblico dello stato dell’Alabama consiste nella protezione dei suoi cittadini dall’applicazione della legge straniera” che risulti in una violazioni di qualsiasi diritto costituzionale), il divieto è più ampio del limite dell’ordine pubblico all’applicazione del diritto straniero che è limite minimale e consueto utilizzato per evitare che i diritti fondamentali di un certo stato siano violati dall’applicazione di leggi straniere. Nell’emendamento che l’Alabama ha appena approvato si va ben oltre l’ordine pubblico: qualunque previsione contraria alla legge dell’Alabama è di per se’ inapplicabile.

Si penserà che questo limite valga “soltanto” in assenza di un’esplicita scelta contrattuale, ma non è così: l’emendamento elimina riduce veramente al minimo l’autonomia contrattuale sulla scelta della legge applicabile.

Ancorché’ non si sappia esattamente dove l’emendamento sarà inserito (il posizionamento è allo studio di una commissione legislativa), non si può che leggere con apprensione (almeno) questa parte dell’emendamento approvato.

La mancanza di libertà contrattuale in merito alla scelta di legge applicabile si declina nelle seguenti specifiche previsioni:

(1) se la scelta di una legge straniera ha l’effetto di privare una delle parti del contratto di un diritto riconosciuto dalla Costituzione americana o dalla Costituzione dell’Alabama, il contratto deve essere modificato in modo da tutelare quel diritto;

(2) l’elezione di un foro straniero che abbia l’effetto di privare una parte di un diritto costituzionalmente garantito sarà interpretata “ in modo da preservare i diritti costituzionali della persona contro cui si cerca di applicare” la scelta del foro;

(3) ancorché’ una persona fisica o giuridica possa volontariamente “restringere o limitate i propri diritti costituzionali contrattualmente o con specifica rinuncia [purché’] consistente con i principi costituzionali”, la limitazione o la rinuncia saranno “interpretate restrittivamente allo scopo di preservare il diritto costituzionale”;

(4) nessuna corte dell’Alabama è tenuta a onorare la scelta di una legge straniera per la regolamentazione di contratti o accordi (si noti: è irrilevante che la legge straniera violi o meno alcun diritto costituzionale).

Un po’ tutte le suddette disposizioni restrittive dell’autonomia contrattuale appaiono preoccupanti per i contratti internazionali, ma l’ultima in particolare. Secondo il professor Eugene Volokh dell’Università della California, la norma è suscettibile di due interpretazioni. Una più rigida per cui le clausole contrattuali con cui le parti individuano la legge straniera applicabile sono da ritenersi invalide in assoluto, in quanto obbligherebbero i tribunali ad applicare una legislazione proibita. E una più flessibile, per cui i tribunali non possono essere obbligati all’utilizzo della legge straniera in conseguenza della scelta contrattuale effettuata dalle parti, ma potrebbero comunque utilizzarla in ragione del diritto internazionale privato dell’Alabama.

Una previsione di “apertura”, con diversi distinguo — che immaginiamo voglia essere in qualche modo “business friendly” — rende l’emendamento inapplicabile a quelle situazioni in cui una società, associazione, o altra organizzazione abbia pattuito “di assoggettarsi alla legge straniera in una giurisdizione … [straniera]”. In ragione dei molti distinguo, non sembra molto per incoraggiare il commercio internazionale con l’Alabama.

Il testo della modifica è disponibile (in inglese) qui

L’iter di approvazione è disponibile (in inglese) qui

November 4, 2014

Per maggiori informazioni contattare Francesca Giannoni-Crystal.